Responsabilità
del revisore
Alla luce della nuova normativa il controllo contabile può
essere esercitato da un revisore contabile, da una società di revisione
o dal collegio sindacale se composto integralmente da revisori contabili.
Per quanto attiene la responsabilità civile del revisore
l’articolo 164 del D.Lgs 58/1998 stabilisce che "i responsabili
della revisione ed i dipendenti, che hanno effettuato attività di revisione
contabile sono responsabili in solido con la società di revisione per
i danni conseguenti ai propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti
della società che ha conferito l’incarico e nei confronti di
terzi danneggiati".
In materia di responsabilità penale rileva l’articolo
175 dello stesso decreto "Falsità nelle relazioni o comunicazioni
della società di revisione", l’articolo 176 "Utilizzazione
e divulgazione di notizie riservate" e l’articolo 177 "Illeciti
patrimoniali con le società assoggettate a revisione". In particolare
gli amministratori e i soci della società di revisione sono responsabili
penalmente per false attestazioni nella relazione di revisione o in altre
comunicazioni e dell’esposizione di fatti non rispondenti al vero o
omissione di fatti concernenti le condizioni economiche della società.
Gli amministratori, i soci e i dipendenti della società di revisione
sono altresì responsabili dell’utilizzo e della divulgazione
a profitto proprio o altrui di notizie riservate sulla società revisionata
acquisite nel corso della loro attività.
Anche la contrazione di prestiti direttamente o per interposta persona, la
prestazione di garanzie per debiti propri con la società revisionata
o con la società che la controlla, la percezione di compensi sotto
qualsiasi forma oltre a quelli legittimamente pattuiti, sono fatti che generano
sanzioni per il revisore.
Per quanto riguarda invece la responsabilità dei sindaci
l’articolo 2407 del codice civile stabilisce che i sindaci devono adempiere
i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla
natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro
attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui
hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. I sindaci sono responsabili
solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi,
quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità
degli obblighi della loro carica. Perciò la responsabilità del
sindaco è duplice: è esclusiva, per violazioni di doveri specifici
del collegio sindacale (verità delle attestazioni e segreto d’ufficio),
e concorrente in via solidale con quella degli amministratori per difetto
di vigilanza.