La revisione contabile
Evoluzione storica della professione
L’attività di revisione
Il revisore contabile
Responsabilità del revisore
Principi di revisione
Schema dei nuovi principi di revisione
Riferimenti normativi

 

Responsabilità del revisore

Alla luce della nuova normativa il controllo contabile può essere esercitato da un revisore contabile, da una società di revisione o dal collegio sindacale se composto integralmente da revisori contabili.
Per quanto attiene la responsabilità civile del revisore l’articolo 164 del D.Lgs 58/1998 stabilisce che "i responsabili della revisione ed i dipendenti, che hanno effettuato attività di revisione contabile sono responsabili in solido con la società di revisione per i danni conseguenti ai propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti di terzi danneggiati".

In materia di responsabilità penale rileva l’articolo 175 dello stesso decreto "Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione", l’articolo 176 "Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate" e l’articolo 177 "Illeciti patrimoniali con le società assoggettate a revisione". In particolare gli amministratori e i soci della società di revisione sono responsabili penalmente per false attestazioni nella relazione di revisione o in altre comunicazioni e dell’esposizione di fatti non rispondenti al vero o omissione di fatti concernenti le condizioni economiche della società. Gli amministratori, i soci e i dipendenti della società di revisione sono altresì responsabili dell’utilizzo e della divulgazione a profitto proprio o altrui di notizie riservate sulla società revisionata acquisite nel corso della loro attività.
Anche la contrazione di prestiti direttamente o per interposta persona, la prestazione di garanzie per debiti propri con la società revisionata o con la società che la controlla, la percezione di compensi sotto qualsiasi forma oltre a quelli legittimamente pattuiti, sono fatti che generano sanzioni per il revisore.

Per quanto riguarda invece la responsabilità dei sindaci l’articolo 2407 del codice civile stabilisce che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. I sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Perciò la responsabilità del sindaco è duplice: è esclusiva, per violazioni di doveri specifici del collegio sindacale (verità delle attestazioni e segreto d’ufficio), e concorrente in via solidale con quella degli amministratori per difetto di vigilanza.